Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il quinto comma con il seguente:
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia elettorale, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi e per tutti i casi in cui la funzione legislativa è esercitata congiuntamente dalle due Camere.