Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'iniziativa legislativa popolare è esercitata dai cittadini con la proposta di un progetto redatto in articoli.»;
«I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici elettori. Il comitato deve rendere conto pubblicamente di tutte le questioni finanziarie relative all'iniziativa, a pena di decadenza della stessa.
L'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un millesimo degli elettori della Camera dei deputati; le firme a sostegno della stessa devono essere raccolte entro diciotto mesi dalla sua presentazione. Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere depositato presso la Camera dei deputati.
La proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare segue l’iter previsto per le leggi ordinarie, ma questa deve essere sottoposta a votazione definitiva entro dodici mesi dal suo deposito. In caso di mancato esame, è indetto referendum popolare per l'approvazione della proposta di legge, previa ammissione della stessa a seguito del giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.»;
«Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori della proposta di legge a voto popolare devono costituirsi in un comitato composto da almeno undici elettori. Il comitato deve rendere conto pubblicamente di tutte le questioni finanziarie relative all'iniziativa, a pena di decadenza della stessa.
L'iniziativa deve essere sostenuta da almeno l'uno per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati; le firme a sostegno della stessa devono essere raccolte entro diciotto mesi dalla sua presentazione.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere depositato presso la Camera dei deputati. La Camera può formulare al comitato promotore della proposta di legge a voto popolare proposte di modifica della legge, che possono essere accolte o respinte. Nel caso in cui sia approvata la proposta di legge, anche con le eventuali modifiche accolte dal comitato promotore, non si procede al referendum sull'iniziativa legislativa.
Il Parlamento può altresì elaborare una controproposta di legge. Entro centoottanta giorni dalla presentazione la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte a referendum. Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dal deposito alla Camera dei deputati, entro i successivi sei mesi è indetto un referendum avente ad oggetto la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale controproposta di legge parlamentare, previa ammissione della stessa a seguito del giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare accolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata per la promulgazione la proposta che ottiene il maggior numero di suffragi.
Per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge approvata mediante questo procedimento può essere abrogata o modificata solo da un'altra legge approvata mediante il medesimo procedimento. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.».