Sostituirlo con il seguente:
«Art. 11.
(Modifica all'articolo 71 della Costituzione).
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, che deve essere sottoposto a deliberazione conclusiva entro cinque mesi dalla loro presentazione”».