Sostituirlo con il seguente:
«Art. 11.
L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“ Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatorio. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sottoposte a deliberazione conclusiva entro sei mesi dalla loro presentazione.
La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere”.».