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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.70. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
10.70.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
  Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui al Titolo V della Parte II della presente Costituzione, l'esame inizia al Senato della Repubblica che, in seguito all'approvazione, li trasmette immediatamente alla Camera dei deputati, che può approvarlo in via definitiva, senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di modifiche apportate o di approvazione a maggioranza relativa, il testo viene trasmesso al Senato, che ha facoltà di apportare modifiche, ovvero di approvarlo senza modificazioni in via definitiva, a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il testo, ove modificato, è trasmesso alla Camera, che lo approva, in via definitiva, a maggioranza semplice senza apportare ulteriori modifiche, ovvero apportando ulteriori modificazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.