Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il primo comma, inserire il seguente: La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.