Al comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, quarto comma, 114, terzo comma, 117, comma secondo, lettera s), quarto, sesto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma.