Al comma 1, capoverso Art. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire il primo comma con il seguente: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione;
b) sostituire il quarto comma con il seguente: L'esame da parte del Senato è sempre disposto per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettere b), c), m), p) nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma. In tale ultimo caso i termini per la deliberazione delle proposte di modifica sono di quindici giorni dalla data di trasmissione;
c) sostituire il quinto comma con il seguente: Qualora il Senato approvi modifiche del testo a maggioranza dei tre quinti, la Camera dei deputati può non conformarvisi solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.