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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
10.19.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, sostituire le parole: per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali fino alla fine del comma con le seguenti: per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
  Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.
  Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata;.