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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
10.18.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo comma sopprimere le parole da: «per le leggi di attuazione» fino alla fine del comma;
   al terzo comma:
    a) sostituire le parole: «Ogni disegno di legge» con le seguenti: «Ogni altro disegno di legge»;
    b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se il Senato, nei trenta giorni successivi, respinge il disegno di legge o delibera proposte di modificazione del testo, la Camera dei deputati delibera in via definitiva»;
    c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.»;
   sostituire il quarto comma con il seguente:
  «Nel caso in cui abbia deliberato proposte di modificazioni ai disegni di legge, il Senato della Repubblica può contestualmente richiedere che il loro esame sia deferito ad un comitato paritetico composto da ventuno deputati e ventuno senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato. Il comitato, esaminate le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione deliberate dal Senato, trasmette, entro sette giorni, al Presidente della Camera una proposta di conciliazione. Su di essa o, quando il comitato non deliberi entro il predetto termine, sulle proposte di modificazione approvate dal Senato, la Camera stessa si pronuncia in via definitiva.»;
   sopprimere il quinto comma.