Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Il procedimento per l'esame di ciascun disegno di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, è determinato dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti.
Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Il procedimento per l'esame di ciascun disegno di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, è determinato dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti.