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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.104. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
10.104.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il quinto comma, inserire il seguente: Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge che hanno prevalentemente lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), nonché i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ove non richiamate dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli.