Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa fra loro, decidono le questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Tali decisioni non sono sindacabili in alcuna sede.