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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Funzioni delle Camere).

  2. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 55.

  Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta lo Stato. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
  Il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.