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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
1.10.

  Sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:

Art. 55.

  Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna camera sono eletti a suffragio universale diretto.
  Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.
  La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla finzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.