Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.