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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
9.4.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento pensionistico è conforme in qualsiasi momento ai principi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica.;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo 9, si applicano anche a tutti gli assegni vitalizi e trattamenti pensionistici già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni del comma 1.;

   sostituire la rubrica con la seguente: «(Indennità e trattamento pensionistico dei parlamentari).».