Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Verifica e permanenza dei titoli di ammissione).
1. All'articolo 66 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e di incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «, di incompatibilità e di conflitto di interessi»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge costituzionale».