Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 66 della Costituzione).
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66.
Un organo interno a ciascuna Camera, composto secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti in modo da garantirne l'indipendenza, verifica, sulla base delle norme vigenti, i titoli di ammissione dei rispettivi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Le relative deliberazioni sono assunte nel termine di centoottanta giorni dalla data di proclamazione dell'elezione. Contro le deliberazioni è ammesso ricorso motivato alla Corte costituzionale, presentato da chi vi ha un interesse».