Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 66 della Costituzione).
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66.
La Corte costituzionale giudica, nei casi e secondo le modalità stabilite con legge costituzionale, dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».