Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, infine, i seguenti periodi:, limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.