Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato e le Regioni riordinano la legislazione di rispettiva competenza eliminando gli uffici, gli enti, le società o gli organismi comunque denominati che esercitano funzioni amministrative che, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, sono state attribuite agli enti locali.