Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Entro un anno dall'inizio della legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, su proposta del Governo previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, convocano una commissione bicamerale paritetica composta da deputati e senatori per la predisposizione di una proposta di legge volta a specificare gli ambiti di interesse statale sottesi a ciascuna materia di cui all'articolo 117, comma secondo. La commissione può presentare la proposta di legge, da approvare ai sensi dell'articolo 70, comma primo, entro centoventi giorni dalla sua istituzione.