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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.37. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
38.37.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Entro un anno dall'inizio della legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, su proposta del Governo previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, convocano una commissione bicamerale paritetica composta da deputati e senatori per la predisposizione di una proposta di legge volta a specificare gli ambiti di interesse statale sottesi a ciascuna materia di cui all'articolo 117, comma secondo. La commissione può presentare la proposta di legge, da approvare ai sensi dell'articolo 70, comma primo, entro centoventi giorni dalla sua istituzione.