Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con lo Stato. In caso di mancato adeguamento nel termine di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale si applicano direttamente, e fino all'avvenuto adeguamento, in deroga a qualunque previsione contenuta negli statuti».