Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 3 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per essere eletti, i giudici costituzionali devono essere candidati ufficialmente entro il quinto giorno antecedente la data dell'elezione. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti di una Camera. I componenti delle Camere non possono sottoscrivere più di una candidatura per ciascuna votazione».