Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione, nelle liste dei candidati è assicurata la presenza di entrambi i sessi. Sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, nelle successive elezioni, nelle liste i primi due candidati non possono essere dello stesso sesso.