Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Accorpamento delle Regioni).
1. Le seguenti Regioni sono accorpate: Abruzzo e Lazio; Basilicata, Calabria e Puglia; Campania e Molise; Emilia-Romagna e Veneto; Liguria e Piemonte; Marche, Toscana e Umbria.
2. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Abruzzo-Lazio; Basilicata-Calabria-Puglia; Campania-Molise; Emilia-Romagna-Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria-Piemonte; Lombardia; Marche-Toscana-Umbria; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige; Valle d'Aosta».
3. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni».