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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.016. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
35.016.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Popolazione dei Comuni e accorpamento).

  1. All'articolo 133, secondo comma della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi Comuni non possono tuttavia essere istituiti se la popolazione residente è inferiore a tremila abitanti, I Comuni già esistenti, la cui popolazione non supera la soglia predetta, sono accorpati, a meno che non si tratti di comuni montani o il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».