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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
35.012.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisione del territorio delle Regioni).

  1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.

  Conseguentemente:
   all'articolo 37, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni» e le parole: «delle popolazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei votanti»;

   all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In fase di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Governo, sentite le Regioni, anche su iniziativa dei Consigli regionali delle stesse, presenta un disegno di legge per la fusione delle Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con i requisiti minimi di popolazione di cui all'articolo 132 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge costituzionale. La legge, approvata da entrambe le Camere, è sottoposta al referendum confermativo delle popolazioni interessate. L'approvazione da parte della maggioranza dei votanti delle popolazioni interessate determina la promulgazione totale o parziale della legge.;
   all'articolo 40, dopo le parole: 34, aggiungere le seguenti: 37, comma 11-bis, e sostituire le parole: 38, comma 7, con le seguenti: 38, commi 7 e 8-bis.