Al comma 1, capoverso Art. 119, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo è stabilito un termine, decorso il quale lo Stato può revocarle in tutto o in parte; sulla revoca esprime parere non vincolante il Senato della Repubblica, al quale spetta di vigilare sull'utilizzazione delle risorse e l'esecuzione degli interventi speciali di cui al presente comma.