Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nell'ambito della legislazione esclusiva statale, le funzioni amministrative spettano allo Stato che, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, può con legge bicamerale delegarne l'esercizio alle regioni o a determinate regioni relativamente ai rispettivi territori, sulla base di intese».