Al comma 1, capoverso Art. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«La legge costituzionale approva le intese dello Stato con Regioni, Province autonome ed enti di area vasta interamente montani confinanti con Stati stranieri per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia finalizzate al migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni».