Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta»;
b) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) norme sul governo del territorio e sui regolamenti edilizi; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».