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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
30.2.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
   n) norme generali sull'istruzione;
   o) previdenza sociale;
   p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni; organismi per il raccordo tra lo Stato e gli altri di cui all'articolo 114, primo comma;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela dei beni culturali;
   s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;
   s-ter) ordinamento della comunicazione;
   s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
   a) commercio con l'estero;
   b) turismo;
   c) tutela e sicurezza del lavoro;
   d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
   e) professioni;
   f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
   g) tutela della salute;
   h) alimentazione;
   l) ordinamento sportivo;
   m) protezione civile;
   n) governo del territorio;
   o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
   p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
   q) previdenza complementare e integrativa;
   r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
   s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
   t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
   u) forme di cooperazione tra gli enti locali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.