Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117 – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dei beni culturali;
s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
a) commercio con l'estero;
b) turismo;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
e) professioni;
f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
g) tutela della salute;
h) alimentazione;
l) ordinamento sportivo;
m) protezione civile;
n) governo del territorio;
o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
q) previdenza complementare e integrativa;
r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
u) forme di cooperazione tra gli enti locali.