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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.134. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
30.134.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
   n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
   o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
   p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;
   t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
   u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;
   v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
   z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
  La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.