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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
30.1.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Lo Stato e le Regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, all'elaborazione delle politiche pubbliche e della rispettiva legislazione. A tal fine, disciplinano con propria legge procedure e strumenti di consultazione e di dibattito pubblico, secondo modalità che assicurino un'informazione adeguata e plurale dei cittadini, l'inclusione di tutti i soggetti interessati e la pari dignità delle opinioni espresse, nonché l'effettiva considerazione da parte degli organi legislativi e amministrativi dei contributi emergenti da tali forme di partecipazione. Quando le predette procedure abbiano ad oggetto opere pubbliche che coinvolgono interessi collettivi particolarmente rilevanti in ordine all'oggetto, all'entità finanziaria, alle ricadute territoriali e sociali, la legge distingue i casi in cui l'attivazione delle medesime è obbligatoria da quelle in cui è eventuale e prevede per esse una gestione terza rispetto agli interessi coinvolti».