stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.15. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
3.15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, fino al numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori nominati durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente rinominati».