Sostituirlo con il seguente:
«Art. 26. – L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.
La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.
La Corte Costituzione assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.
Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento.”».