Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione).
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;
b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere»;
c) il decimo comma è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 7.