Al comma 1, capoverso Art. 82, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le Camere possono deliberare indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse. A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste.