Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
I senatori sono eletti a suffragio diretto, su base regionale e con metodo proporzionale, fra i componenti dei consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.