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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.54. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.54.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, sopprimere le parole: e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

  Conseguentemente:

  dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Composizione della Camera dei deputati). – 1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi gli ulteriori deputati di cui all'articolo 59, secondo comma»;
  sostituire l'articolo 3 con il seguente:
  Art. 3. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  Il Presidente della Repubblica può nominare deputati cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali deputati durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».