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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.36. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.36.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
  Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
  Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale.

  Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.