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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.21. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2613

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
2.21.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
  Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.
  Tre senatori sono indicati, al momento della candidatura, da ciascun presidente della regione. Gli altri senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano tra i propri componenti, in modo da garantire, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze.
  Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre e superiore a nove. Ciascuna provincia autonoma di Trento e Bolzano, la Valle d'Aosta e il Molise ne hanno due, di cui uno indicato dal presidente della provincia autonoma e dalla regione nei modi previsti dal comma secondo. Nelle regioni con tre senatori il presidente della regione, al momento della candidatura, indica un solo senatore.
  La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio. La stessa legge regola le modalità di sostituzione dei membri indicati dal presidente della regione, in caso di cessazione dalla carica di senatore.