Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
Nessuno può candidarsi in più di una regione.
La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.