Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.