Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
Il Senato della Repubblica è composto da senatori rappresentativi delle regioni.
Conseguentemente, sostituire il comma terzo con il seguente:
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha quattro. Nessuna regione può avere un numero di senatori superiore a sedici.