Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
Art. 57. – Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.
La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni regione proporzionalmente alla popolazione della regione. I senatori durano in carica cinque anni.
Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura, dal Presidente della Repubblica, su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure.