Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».